Whistleblowing

La normativa italiana sul Whistleblowing è stata recentemente aggiornata con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937. Il Whistleblowing è un sistema che permette ai dipendenti o a terze parti “stakeholder” di segnalare attività illecite o irregolari all'interno di un'organizzazione. Questo strumento è fondamentale per garantire la trasparenza, l'integrità e la legalità aziendale, sia nel settore pubblico che privato.

Finalità della normativa Whistleblowing

Le finalità della normativa sul whistleblowing sono molteplici e mirano a garantire un ambiente di lavoro più trasparente e sicuro. Ecco i principali obiettivi:

  • Protezione dell'interesse pubblico: La normativa mira a tutelare l'interesse pubblico, garantendo che le violazioni delle leggi e delle normative siano segnalate e affrontate tempestivamente.
  • Prevenzione della corruzione: Promuove la lotta contro la corruzione e altre forme di illecito, sia nel settore pubblico che privato.
  • Tutela dei segnalanti: Fornisce protezione a chi segnala irregolarità, prevenendo ritorsioni e garantendo l'anonimato e la sicurezza dei whistleblower.
  • Promozione della trasparenza: Incoraggia una cultura aziendale basata sull'etica e la responsabilità.

Soggetti obbligati

Secondo la normativa italiana, i soggetti obbligati a implementare canali di segnalazione interna sono:

  • Aziende con almeno 50 dipendenti: Devono istituire canali interni per la gestione delle segnalazioni.
  • Aziende con meno di 50 dipendenti: Se adottano il modello 231, sono comunque tenute a rispettare gli obblighi di whistleblowing.
  • Enti pubblici e privati: Devono garantire la protezione dei segnalanti e gestire le segnalazioni in modo appropriato.

Cosa prevede il servizio di whistleblowing

  • Predisposizione delle informative privacy, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con riferimento al trattamento dei dati del segnalante del Whistleblowing.
  • Implementazione del Registro dei trattamenti come richiesto dall’articolo 30 del GDPR, con riferimento alle attività svolte nell’ambito del whistleblowing.
  • Predisposizione dei documenti di nomina dei Responsabili Esterni al trattamento di dati personali, secondo l’articolo 28 del GDPR, per garantire l’impegno alla riservatezza e l’applicazione di idonee misure di sicurezza.
  • Predisposizione dei documenti di nomina degli autorizzati al trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 29 del GDPR, per assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite durante le attività di whistleblowing.
  • Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), ai sensi dell’articolo 35 del GDPR, con specifico riferimento alle attività di trattamento dati ad alto rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
  • Stesura e implementazione di una procedura operativa per la gestione delle segnalazioni, che definisca i passaggi da seguire per garantire una trattazione efficace e riservata delle informazioni ricevute.
  • Creazione di template informativi per la comunicazione alle rappresentanze sindacali e agli organismi competenti, in conformità con le normative vigenti.
  • Adeguamento al Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, se adottato, per integrare le procedure di whistleblowing nel sistema di governance aziendale.

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